Art. 4 
 
  Modificazioni all'art. 15 del decreto ministeriale  del  18  aprile
2014. 
  All'art. 15: 
    al comma 4: le parole  «Nella  zona  B»  sono  sostituite  «Nelle
sottozone B1 e B2»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: 
  «4-bis. Nella sottozona B3 e'  consentita  la  navigazione,  previa
autorizzazione dell'Ente gestore, ai non  residenti  e,  in  sede  di
prima applicazione, a  seguito  di  un  adeguato  monitoraggio  delle
attivita' di cui al comma 7-bis, senza  autorizzazione  ai  residenti
nei comuni di Livorno e Pisa, alle  unita'  del  precedente  comma  4
lettere a), b) e c).»; 
    al comma 5: le parole «al precedente comma» sono  sostituite  con
«al comma 4»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: 
  «7-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese  al
provvedimento istitutivo, l'Ente  gestore  effettua  il  monitoraggio
delle attivita' diportistiche nelle diverse  zone  e  stabilisce  con
successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e
prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.»; 
    al comma 8: le parole: «in zona B» sono sostituite dalle seguenti
parole «nelle sottozone B1 e B2 e per i non residenti nei  comuni  di
Pisa e Livorno anche nella sottozona B3».