Art. 4 Modificazioni all'art. 15 del decreto ministeriale del 18 aprile 2014. All'art. 15: al comma 4: le parole «Nella zona B» sono sostituite «Nelle sottozone B1 e B2»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nella sottozona B3 e' consentita la navigazione, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai non residenti e, in sede di prima applicazione, a seguito di un adeguato monitoraggio delle attivita' di cui al comma 7-bis, senza autorizzazione ai residenti nei comuni di Livorno e Pisa, alle unita' del precedente comma 4 lettere a), b) e c).»; al comma 5: le parole «al precedente comma» sono sostituite con «al comma 4»; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: «7-bis. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nelle diverse zone e stabilisce con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, limiti e prescrizioni per fruizione dell'area marina protetta.»; al comma 8: le parole: «in zona B» sono sostituite dalle seguenti parole «nelle sottozone B1 e B2 e per i non residenti nei comuni di Pisa e Livorno anche nella sottozona B3».