Art. 4 
 
 
                            Comunicazione 
 
  1. I  contribuenti  comunicano,  con  riguardo  a  ciascun  periodo
d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione  dei  termini
di decadenza di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo  nella  relativa  dichiarazione  annuale  ai  fini  delle
imposte sui redditi. La modalita' di comunicazione e' definita con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con  cui  sono
approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata
comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei  termini  di
accertamento. 
  2. La riduzione dei  termini  di  decadenza  non  si  applica,  con
riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai  contribuenti  che  hanno
effettuato o ricevuto anche  un  solo  pagamento  mediante  strumenti
diversi da quelli indicati nell'art. 3.