Art. 4 
 
 
                              Donazioni 
 
  1. L'articolo 4 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 389/2016 citata in premessa, e'  sostituito  dal
seguente: «1. Ad integrazione delle risorse  raccolte  attraverso  il
numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad  aprire,  con
estrema  urgenza,  un  conto  corrente   fruttifero   alle   migliori
condizioni offerte del mercato.  Le  risorse  giacenti  sul  predetto
conto corrente sono riversate, al termine della  raccolta  fondi,  al
conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale  dello  Stato,  e
sono gestite secondo le modalita' previste  dal  Protocollo  d'intesa
per l'attivazione e la  diffusione  di  numeri  solidali  di  cui  in
premessa. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare  con  singoli  donatori   protocolli   d'intesa   volti   a
finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione  di
singoli progetti, da individuare successivamente  in  modo  congiunto
con  i  Presidenti  delle  Regioni,  ove   gli   interventi   saranno
realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e'  condizionato  alla
circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione  piena  ed
esclusiva dell'intervento». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio