Art. 4 Obblighi informativi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' escluso con riferimento ai dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente decreto.