Art. 4 
 
 
               Misure volte ad assicurare l'assistenza 
                alle popolazioni in forma transitoria 
 
  1. Nell'ambito del coordinamento di cui all'art.  1  dell'ordinanza
n. 388/2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  curano,  nei
rispettivi  ambiti  territoriali  e  in   raccordo   con   i   comuni
interessati, l'ordinata attuazione  delle  diverse  misure  volte  ad
assicurare, senza soluzione di  continuita',  l'assistenza  in  forma
transitoria alle popolazioni residenti  in  edifici  danneggiati  con
esito diverso da «A» successivamente  alla  chiusura  delle  aree  di
accoglienza in tenda, articolate come segue: 
    a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016; 
    b) ospitalita' presso strutture pubbliche all'uopo individuate; 
    c) ospitalita'  presso  strutture  alberghiere,  anche  in  altro
comune, previa stipula di appositi  protocolli  tra  le  regioni,  le
amministrazioni comunali e le  organizzazioni  rappresentative  delle
imprese interessate; 
    d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde  case,  previ  accordi
con i relativi proprietari; 
    e) altre soluzioni temporanee, previa  verifica  di  fattibilita'
tecnica.