Art. 4 
 
                 Assicurazione contro gli infortuni 
 
  1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli  avvocati  e
dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali  non  sia
operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 
  2. L'assicurazione deve  prevedere  la  copertura  degli  infortuni
occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa
o in occasione di essa,  i  quali  causino  la  morte,  l'invalidita'
permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche. 
  3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio
derivante  dagli  spostamenti  resi   necessari   dallo   svolgimento
dell'attivita' professionale. 
  4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: 
    capitale caso morte: euro 100.000,00;  
    capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; 
    diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.