Art. 4 
 
                 Modalita' di accesso al contributo 
 
  1. I  venditori  che  intendono  concedere  il  contributo  di  cui
all'art. 1, commi 85 e 86, della citata legge n.  208  del  2015,  si
registrano, sulla piattaforma istituita  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e il personale 
  2.   I   venditori   degli   autocaravan   nuovi,   su    richiesta
dell'acquirente, ottengono, secondo la disponibilita' di risorse, una
ricevuta di registrazione  della  prenotazione  del  contributo,  che
avviene in  ordine  cronologico,  sulla  base  della  procedura  resa
disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. Entro novanta
giorni dalla prenotazione  i  venditori  confermano  l'operazione  di
acquisto,  comunicando  il  numero  di  targa   del   veicolo   nuovo
consegnato.  In  caso  di  mancata   conferma   dell'operazione,   la
prenotazione del contributo e' annullata e le relative  risorse  sono
rese nuovamente disponibili. 
  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del
veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo concesso
sotto forma di credito d'imposta, hanno l'obbligo  di  consegnare  il
veicolo usato, nei casi previsti all'art. 3, ad un demolitore, che lo
prende in carico, e di  provvedere  direttamente  alla  richiesta  di
radiazione    per    demolizione    allo     sportello     telematico
dell'automobilista, di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati non possono essere  rimessi  in  circolazione  e
devono essere avviati, ai sensi dell'art. 231 del decreto legislativo
3 aprile  2006,  n.  152,  o  alle  case  costruttrici  o  ai  centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di
materiali e della  rottamazione.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'acquirente.