Art. 4 
 
         Documentazione integrativa e domanda di contributo 
 
  1. Nel termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori, i  soggetti
legittimati  depositano  presso  l'ufficio   che   ha   ricevuto   la
comunicazione di cui all'art. 2 la documentazione che non  sia  stata
gia' allegata alla comunicazione  di  avvio  dei  lavori  e  che  sia
comunque   necessaria    per    il    rilascio    dell'autorizzazione
paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e per il deposito  del
progetto  strutturale  o  per  l'autorizzazione  sismica.   L'ufficio
speciale  informa  del  detto  deposito  il  comune  territorialmente
competente. 
  2. La domanda di concessione del  contributo  di  cui  all'art.  5,
comma 8, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  per  i  lavori
eseguiti  sulla  base  delle  comunicazioni  di  cui  all'art.  2  e'
presentata nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4,
del medesimo decreto-legge.