(( Art. 4 bis 
 
 
                 Emissione elettronica delle fatture 
                      per il tax free shopping 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  l'emissione  delle  fatture
relative alle cessioni di beni  di  cui  all'articolo  38-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
da ultimo modificato dal presente articolo,  deve  essere  effettuata
dal cedente in modalita' elettronica. 
  2. Al fine di  garantire  l'interoperabilita'  tra  il  sistema  di
fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online  tax  refund  at
exit: light lane optimization) e di consentire la piena  operativita'
di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con  determinazione
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  di  concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita'
e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni  di
cui al comma 1 del presente articolo, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  21,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:  «a  norma
dell'articolo 21» sono soppresse. 
  4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il secondo periodo e' soppresso. 
  5. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo  per
l'ammortamento dei titoli di  Stato  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze per la riduzione del  debito  pubblico.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 38-quater  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38-quater. (Sgravio dell'imposta per  i  soggetti
          domiciliati e residenti fuori della Comunita'  europea).  -
          1. Le cessioni a soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori
          della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
          comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,  superiore  a
          lire 300 mila destinati all'uso personale o  familiare,  da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          doganale   della   Comunita'   medesima,   possono   essere
          effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale  disposizione
          si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni
          siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
          successivo  a  quello  di  effettuazione   dell'operazione.
          L'esemplare della fattura consegnato  al  cessionario  deve
          essere restituito al cedente, recante  anche  l'indicazione
          degli  estremi  del  passaporto  o   di   altro   documento
          equipollente  da  apporre  prima  di  ottenere   il   visto
          doganale, vistato dall'ufficio  doganale  di  uscita  dalla
          Comunita',    entro    il    quarto     mese     successivo
          all'effettuazione della  operazione;  in  caso  di  mancata
          restituzione,    il    cedente    deve    procedere    alla
          regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
          primo comma, entro un  mese  dalla  scadenza  del  suddetto
          termine. 
              2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le  quali  il
          cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista,  il
          cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata  per
          rivalsa a condizione che i  beni  siano  trasportati  fuori
          della Comunita' entro il terzo  mese  successivo  a  quello
          della cessione e che  restituisca  al  cedente  l'esemplare
          della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
          mese successivo a quello di effettuazione  dell'operazione.
          Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale  ha  diritto
          di  recuperare   l'imposta   mediante   annotazione   della
          corrispondente variazione nel registro di cui  all'articolo
          25.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 21  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              «Art. 21. (Fatturazione delle  operazioni).  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili o, ferma restando la sua  responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario  o
          dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
          si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in  un
          qualunque formato  elettronico;  il  ricorso  alla  fattura
          elettronica e' subordinato all'accettazione  da  parte  del
          destinatario.  L'emissione  della   fattura,   cartacea   o
          elettronica, da parte del cliente o del terzo residente  in
          un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
          che disciplini la  reciproca  assistenza  e'  consentita  a
          condizione  che  ne  sia  data   preventiva   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e  purche'  il  soggetto  passivo
          nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque  anni
          e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
          anni precedenti, atti  impositivi  o  di  contestazione  di
          violazioni sostanziali in materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti  e
          le procedure telematiche della comunicazione.  La  fattura,
          cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
          consegna, spedizione, trasmissione o messa  a  disposizione
          del cessionario o committente. 
              2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
                a) data di emissione; 
                b) numero progressivo  che  la  identifichi  in  modo
          univoco; 
                c) ditta, denominazione o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o
          prestatore, del rappresentante fiscale  nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
                d) numero di  partita  IVA  del  soggetto  cedente  o
          prestatore; 
                e) ditta, denominazione o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o
          committente, del rappresentante fiscale nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
                f) numero di partita IVA del soggetto  cessionario  o
          committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito
          in un altro Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di
          identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato  membro   di
          stabilimento; nel caso in cui il cessionario o  committente
          residente o domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  non
          agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
          fiscale; 
                g) natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e  dei
          servizi formanti oggetto dell'operazione; 
                h) corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione  della  base  imponibile,  compresi   quelli
          relativi ai beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; 
                i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a
          titolo di sconto, premio o abbuono; 
                l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
                m) data della prima immatricolazione o iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
                n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
          cedente o prestatore, dal cessionario o committente  ovvero
          da un terzo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 368 dell'art.  1  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «368. Le operazioni di  rimborso  di  cui  al  comma  2
          dell'articolo 38-quater del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   possono   essere
          effettuate da intermediari, purche'  regolarmente  iscritti
          all'albo degli istituti di pagamento  di  cui  all'articolo
          114-septies del testo unico di cui al  decreto  legislativo
          1º settembre 1993, n. 385.».