(( Art. 4 ter Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita' nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalita' di applicazione del presente comma»; b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato. 3. Per i prodotti per i quali e' prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta. 4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. 5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso. 6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni. 7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. 8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30»; c) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. - (Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo e' notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria. 3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia e' di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni. 4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime. 5. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. 6. Sempreche' non siano iniziate attivita' amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. 7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30»; d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19. - (Accertamento delle violazioni). - 1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed e' effettuata mediante processo verbale. 2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorita' giudiziaria sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia alla competente autorita' giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. Quest'ultimo provvede alla tempestiva trasmissione degli atti emessi alla predetta autorita' giudiziaria e alla comunicazione a quest'ultima, anche successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. 3. I processi verbali di constatazione di violazioni diverse da quelle di cui al comma 2 sono trasmessi dagli agenti verbalizzanti all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento dell'imposta e alla sua liquidazione. 4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puo' comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nel loro ambito territoriale»; e) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis. - (Utilizzo della posta elettronica certificata). - 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente. 2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»; f) dopo l'articolo 24-bis e' inserito il seguente: «Art. 24-ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico. 2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi: a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada; b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. 5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro»; g) all'articolo 25: 1) al comma 4, primo periodo: 1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le seguenti: «, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»; 1.2) dopo le parole: «revoca, e» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante,»; 2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa documentazione contabile»; h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21»; i) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). - 1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonche' la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attivita' di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti: a) nel settore dell'alcole etilico: 1) le distillerie; 2) gli opifici di rettificazione; b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di produzione; c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi opifici di condizionamento; d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione. 2. Il regime del deposito fiscale puo' essere autorizzato, quando e' funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operativita' dell'impianto, nei casi seguenti: a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcole etilico; b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti ad accisa; c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; d) magazzini delle distillerie e degli opifici di rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento di birra ubicati fuori dei predetti impianti; f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra che effettuano movimentazioni intracomunitarie; g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti sottoposti ad accisa. 3. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di prodotti soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui al comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo risponde ad adeguate esigenze economiche. 4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63. 5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantita' massima di prodotti che puo' essere detenuta nel deposito fiscale, e' dovuta nelle seguenti misure, riferite all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g); b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei dati relativi alle contabilita' dei prodotti esclusivamente in forma telematica si applica quanto indicato alla lettera a). 6. La cauzione di cui al comma 5 e' dovuta in misura pari all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale. 7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il consumo aziendale, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»; l) all'articolo 35: 1) al comma 1: 1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta»; 1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis»; 5) al comma 6, lettera a), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»; m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» e' sostituita dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli»; n) all'articolo 37, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»; o) alla tabella A: 1) dopo il numero 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri»; 2) il numero 9 e' sostituito dal seguente: «9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter. 3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalita' di cui all'articolo 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. 4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento, autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita' nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le condizioni e le modalita' di applicazione del presente comma.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 25. (Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi delle disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), annotano nel registro di carico e scarico rispettivamente i quantitativi di prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine di distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di carburante erogato; al momento della chiusura annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione, i medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con evidenziazione delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i tempi e le modalita' per la presentazione dei dati di cui al comma 4-bis nonche' dei dati relativi ai livelli e alle temperature dei serbatoi installati, esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del registro di carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service. I medesimi esercenti garantiscono, anche tramite soggetti appositamente delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18, comma 2, entro ventiquattro ore dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase di accesso, presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile la relativa documentazione contabile. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dal mittente e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 27. (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico. 2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita. 3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono: a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita; b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare ovvero impiegati come combustibile per riscaldamento o come carburante, usi per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 21; c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209; d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991; e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole; f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume; g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici; i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume cosi' ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. 2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e accertato dall'ufficio dell'Agenzia. 3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono installati i contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c). 4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis. 5. Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento. 6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 36. (Oggetto dell'imposizione e modalita' di accertamento). - (Omissis). 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 37, negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati ad essere lavorati in altri opifici sono determinati tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009.». - Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente legge: «Art. 37. (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 128 del 27 maggio 2009, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola. 1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.». - Si riporta il testo della Tabella A del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificata dalla presente legge: "TABELLA A IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE Impieghi Agevolazione -- -- 1. Impieghi diversi da carburante esenzione per motori o da combustibile per riscaldamento 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici esenzione 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti esenzione 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci 30 per cento aliquota normale 4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22 per mille litri 5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: gasolio ..................... 22 per cento aliquota normale oli vegetali non modificati chimicamente esenzione benzina ...................... 49 per cento aliquota normale L'agevolazione per la benzina e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione esenzione 7. Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati esenzione 8. Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria 30 per cento aliquota normale 9. Produzione di forza motrice con motori fissi azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo- industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30 per cento aliquota normale 10. gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi euro 11,73 per 1000 mc 11. Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica: oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione gas naturale e gas di petrolio liquefatti . . esenzione gasolio L. 23.800 per 1.000 l. olio combustibile e prodotti energetici greggi, naturali L. 28.400 per 1.000 Kg carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per i prodotti energetici greggi sono le seguenti: gasolio . . . L. 840 per 1.000 l. olio combustibile . . . L. 1.000 per 1.000 Kg prodotti energetici greggi, naturali . . . L. 2.500 per 1.000 Kg L'agevolazione e' accordata: a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'auto produzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. 12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina: euro 359,00 per 1.000 litri gasolio........................ euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale; gas naturale... 40 per cento aliquota normale. L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas naturale per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): benzina: 359,00 euro per 1.000 litri; gasolio............................ euro 330,00 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL).. 40 per cento aliquote normali; gas naturale....................... 40 per cento aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 14. Produzione di magnesio da acqua di mare esenzione 15. Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. 10 per cento aliquota normale 16. prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi esenzione 16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti: Carburanti per motori: Benzina euro 359,00 per 1.000 litri; Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri; Gas di petrolio liquefatto; (GPL) esenzione Gas naturale esenzione Combustibili per riscaldamento: Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri GPL zero Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi.".