Art. 4 Accertamento 1. L'Ufficio, qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, anche avvalendosi dell'attivita' della Guardia di finanza, d'ufficio o su segnalazione di parte, rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili, chiede al responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessato di fornire, nel termine di trenta giorni, le motivazioni del mancato adempimento e, nel caso di mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati, di trasmettere i dati identificativi completi del soggetto inadempiente. La richiesta e', altresi', inviata all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe dell'Amministrazione o dell'ente interessato, affinche' lo stesso attesti, ai sensi dell'art. 14 lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, lo stato di pubblicazione dei dati riferiti alle fattispecie sanzionabili, con atto in data successiva alla richiesta dell'Ufficio. 2. Il responsabile della trasparenza e l'OIV o l'Organismo con funzioni analoghe, danno riscontro, anche con una nota congiunta, alla richiesta dell'Autorita', indicando i motivi della mancata pubblicazione e, qualora la stessa dipenda da omessa comunicazione del soggetto obbligato, trasmettono all'Autorita' i dati identificativi, l'indirizzo di posta elettronica certificata personale, e l'indirizzo di residenza dal soggetto medesimo, forniti all'Amministrazione/Ente. 3. Nel caso in cui dalla nota del responsabile della trasparenza o dell'OIV o Organismo con funzioni analoghe emerga l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, l'ufficio dispone l'archiviazione, dandone comunicazione al Consiglio mediante predisposizione di un report mensile; negli altri casi procede ai sensi del successivo art. 5.