Art. 4 Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite (( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )). 2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. 3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti (( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 )), ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. 4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'(( ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto )) 2016, n.389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1 settembre 2016, n.391, che confluiscono nella contabilita' speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a cio' dedicati. 6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.
Riferimenti normativi - Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre che istituisce il Fondo di solidarieta' dell'Unione europea e' pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. L 311. - Si riporta il testo vigente dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016), come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391: «Art. 4. (Donazioni). - 1. Ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato. Le risorse giacenti sul predetto conto corrente sono riversate, al termine della raccolta fondi, al conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato, e sono gestite secondo le modalita' previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali di cui in premessa. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa e' condizionato alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016): «Art. 3. (Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attivita' per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale). - 1. Il Capo del dipartimento della protezione civile assicura il monitoraggio ed il coordinamento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di vigilanza collaborativa da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione previste dalla lettera h) del comma 3 dell'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dott. Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' individuato quale soggetto attuatore, nel quadro del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, e provvede: a) al monitoraggio dell'attuazione delle attivita' di cui all'art. 1 della presente ordinanza e di quelle volte alla realizzazione delle strutture di cui alla successiva lettera b); b) al coordinamento dei fabbisogni per le strutture ad usi pubblici definiti all'art. 2 della presente ordinanza con i possibili soggetti attuatori e con riferimento a idonee soluzioni tecniche di natura temporanea o transitoria, in raccordo con i comuni e le regioni, anche in relazione agli interventi da realizzare, in tutto o in parte, mediante donazioni; c) al coordinamento e raccordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'esecuzione diretta di eventuali interventi pubblici di competenza statale; d) all'elaborazione di proposte e piani operativi per lo svolgimento delle attivita' di gestione e manutenzione delle strutture di cui alla presente ordinanza, da porre in essere a cura dei soggetti competenti; e) ad assicurare il raccordo delle attivita' di cui al presente articolo con quelle disciplinate dall'art. 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura al soggetto attuatore di cui al comma 2 il supporto tecnico necessario per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali. A tal fine, viene costituito, presso la Dicomac, un apposito gruppo di supporto composto da qualificato personale tecnico e amministrativo individuato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle proprie strutture centrali e territoriali, nel limite massimo di 15 unita', anche in deroga alle vigenti disposizioni organizzative interne al dicastero. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e dalle disposizioni conseguenti e successive. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti gia' previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'art. 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonche' relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti; legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonche' la disciplina dei titoli abilitativi; legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonche' corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi; regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari; legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 10, comma 1; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f); decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonche' corrispondenti normative regionali e comunali; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonche' corrispondenti normative regionali e comunali; legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, ultimo periodo della presente ordinanza, ai fini dell'utilizzo delle aree necessarie per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 6 della presente ordinanza, si procede, nei limiti indicati dalle disposizioni di cui al comma 5, in deroga alle vigenti disposizioni. A tal fine le regioni definiscono, d'intesa con i comuni interessati, le necessarie procedure volte a consentire a questi ultimi di provvedere all'acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico, ovvero alla relativa locazione, nel rispetto del principio di economicita' e dell'esigenza di limitare le modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati.». - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «Art. 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi). - (Omissis). 14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): «Art. 27. (Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamita' pubbliche). - 1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni. 4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.».