Art. 4 
 
                   Informazioni di cui all'art. 16 
                  del Regolamento (UE) n. 525/2013 
 
  1. Ai fini della raccolta delle informazioni di  cui  all'art.  16,
del Regolamento (UE) n. 525/2013, in materia di sostegno  finanziario
e tecnologico fornito ai paesi  in  via  di  sviluppo,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, anche avvalendosi  dei  rispettivi
enti controllati,  comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare i dati di cui  all'allegato  III  di
propria competenza. 
  2. I dati di cui al comma 1 devono  essere  trasmessi  tramite  PEC
entro il 30 giugno di ogni anno secondo il formato  concordato  dalla
Commissione europea e dagli organi della Convenzione UNFCCC.