Art. 4 
 
                 Esclusioni dai limiti dimensionali 
 
  1. Dai limiti di cui all'art. 3, sono escluse le intestazioni e  le
altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare: 
    l'epigrafe dell'atto; 
    l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalita'; 
    l'individuazione dell'atto impugnato; 
    il  riassunto  preliminare,  di  lunghezza  non  eccedente  4.000
caratteri (corrispondenti  a  circa  2  pagine  nel  formato  di  cui
all'art. 8), che sintetizza i motivi dell'atto processuale; 
    l'indice dei motivi e delle questioni; 
    le ragioni, indicate in non oltre 4.000 caratteri (corrispondenti
a circa 2 pagine nel formato di cui all'art. 8), per le quali  l'atto
processuale rientri nelle ipotesi di cui all'art.  5  e  la  relativa
istanza ai fini di quanto previsto dall'art. 6; 
    le conclusioni dell'atto; 
    le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e  le  altre
dichiarazioni  richieste  o  consentite  dalla  legge,  ivi  compresa
l'eventuale istanza  di  oscuramento  dei  dati  personali  ai  sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003; 
    la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; 
    l'indice degli allegati; 
    le procure a rappresentare le parti in giudizio; 
    le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.