Art. 4 Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione 1. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti denaturati dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune localita' sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. 2. I carburanti esenti per la navigazione, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC, previa denaturazione con le sostanze di cui all'articolo 2. 3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti trasportati risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. 5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210: «Art. 18 (Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico e' dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati. 2. Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario e' espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente. 3. L'incaricato del trasporto deve essere altresi' fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonche' le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte e' munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta puo' essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto. 4. Se la quantita' scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantita' risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, e' allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino e' sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze e' valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne da' immediata comunicazione all'UTF. 5. A trasporto ultimato, la distinta e' riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 6. Qualora una o piu' partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessita' di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all'art. 15, commi 3 e 6.». «Art. 20 (Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati). - 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l'incaricato del trasporto di un DAS "collettivo", rilasciato per l'intera quantita' trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantita' da consegnare. 2. Sul DAS "collettivo", in luogo del nome dell'unico destinatario, va apposta l'annotazione "Destinatari diversi, come da distinta allegata". 3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: "non scorta merce". 4. Sulla distinta da allegare al DAS "collettivo", sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS "non scorta merce", riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantita' da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l'autobotte esce dal deposito, viene, pero', trascritta dal mittente sia sul DAS "collettivo", sia sulla distinta. 5. L'incaricato del trasporto, al momento dell'effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS "non scorta merce" dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L'incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma. 6. Il DAS "collettivo" e l'annessa distinta, su cui l'incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto e' avvenuto, vengono consegnati, dall'incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS "collettivo" nonche' sull'allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all'uscita della autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS "collettivo", contrappone l'esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne e' data immediata comunicazione all'UTF. 8. Qualora risulti una differenza di prodotto non consegnato, la reintroduzione in deposito e' effettuata con riferimento al DAS "collettivo" emesso per l'intero carico originario. A tal fine l'incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si e' concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora d'inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS "collettivo" al registro di carico e scarico a giustificazione della quantita' di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni: a) data e ora del rientro dell'autocisterna in deposito; b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito; c) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico. 9. In ogni caso, il mittente completa l'esemplare n. 1 dei DAS "non scorta merce" con l'indicazione delle quantita' di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma 4. 10. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione.». - Si riporta il testo dell'art. 47, comma 3, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - (Omissis). 3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.». - Si riporta il testo dell'art. 2219 del codice civile: «Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.».