Art. 4 Obblighi generali 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo. 2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute. 3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base delle quali e' stato elaborato, seguendo le stesse modalita' di cui al comma 2. 4. In caso di superamento di uno o piu' valori di parametro di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che: a) venga valutato il rischio per la salute a cui e' esposta la popolazione interessata; b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattivita' nell'acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto; c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica. 5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.