Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto   del
direttore generale della Direzione generale  della  giustizia  civile
del Ministero della giustizia sentito il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, ed e' composta da: 
  a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di III valutazione di professionalita', che la presiede; 
  b) due professori universitari ordinari o associati  nelle  materie
indicate nell'articolo 1; 
  c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni; 
  d) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
  2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato  un  supplente
avente gli stessi requisiti indicati al comma 1. 
  3. Se il numero dei candidati e' superiore  a  500  possono  essere
costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati.  Per  la
composizione delle sottocommissioni  sono  nominati  membri  aggiunti
aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2. 
  4. I componenti della  commissione  o  delle  sottocommissioni  non
possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi  a  quello
in cui hanno svolto il loro incarico. 
  5. La commissione si avvale di un  ufficio  di  segreteria  cui  e'
addetto, nel numero strettamente necessario, personale del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato. La commissione nomina il capo  dell'ufficio  di
segreteria tra il personale appartenente alla terza area.