Art. 4 Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio 1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato e posti in servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto, soddisfano i requisiti del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purche' senza implicare alcuna modifica dei prodotti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto. 3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, e' ammessa la presentazione di prodotti che non soddisfano i requisiti del presente decreto, purche' sia chiaramente indicato che tali prodotti non sono conformi con il presente decreto e che non sono in vendita, finche' non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate per garantire la protezione delle persone.