Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «i dati  oggetto»  sono  inserite  le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti  dati  personali,  con
propria  delibera  adottata,  previa   consultazione   pubblica,   in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di  semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti  sui  soggetti  di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella  di  informazioni  riassuntive,  elaborate  per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti  nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3. (Pubblicita' e diritto alla  conoscibilita')
          - 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di
          accesso  civico,  ivi  compresi   quelli   oggetto   e   di
          pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi   della   normativa
          vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di  conoscerli,
          di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e  riutilizzarli
          ai sensi dell'articolo 7. 
              1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il
          Garante per la protezione dei dati personali  nel  caso  in
          cui siano coinvolti dati personali,  con  propria  delibera
          adottata, previa consultazione pubblica, in conformita' con
          i principi di  proporzionalita'  e  di  semplificazione,  e
          all'esclusivo  fine  di  ridurre  gli  oneri  gravanti  sui
          soggetti di cui all'articolo  2-bis,  puo'  identificare  i
          dati,  le   informazioni   e   i   documenti   oggetto   di
          pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi   della   disciplina
          vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale  e'
          sostituita  con   quella   di   informazioni   riassuntive,
          elaborate per aggregazione. In questi  casi,  l'accesso  ai
          dati e ai documenti nella loro integrita'  e'  disciplinato
          dall'articolo 5. 
              1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione  puo',  con
          il  Piano  nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle
          disposizioni del presente decreto, precisare  gli  obblighi
          di pubblicazione e le relative modalita' di attuazione,  in
          relazione alla natura dei soggetti,  alla  loro  dimensione
          organizzativa  e  alle  attivita'  svolte,  prevedendo   in
          particolare  modalita'  semplificate  per  i   comuni   con
          popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli  ordini  e
          collegi professionali.».