Art. 4 Obblighi del distributore di articoli pirotecnici 1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non piu' suscettibili di ulteriore uso per le finalita' cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumita', ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalita' di cui all'articolo 7. 2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalita'. 3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalita' di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore puo' conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.