Art. 4 
 
 
                      Designazione dell'origine 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  indica
nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva»  e  degli  «oli  di
oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli,
sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o
indica la designazione dell'origine difformemente da quanto  previsto
dall'articolo 4 del  regolamento  (UE)  n.  29/2012,  ovvero  riporta
segni, figure o  illustrazioni  in  sostituzione  della  designazione
dell'origine o che possono evocare un'origine geografica  diversa  da
quella indicata, e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE)  n.
29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva  -  composto  da
oli di oliva raffinati e da oli di oliva  vergini»  e  dell'«olio  di
sansa di oliva»  e  nei  documenti  commerciali  di  detti  oli,  sia
preimballati che allo stato sfuso, nonche' nella loro presentazione e
pubblicita', la designazione dell'origine,  anche  riportando  segni,
figure o altro che possono evocare un'origine geografica e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 3.500 a euro 18.000. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  riporta  nei
documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione  delle
olive destinate alla produzione di olio,  conformemente  all'articolo
4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento
all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese  terzo  in  cui  le
olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 600 a euro 3.500. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.