Art. 4 
 
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti  dai
                          nuclei domestici 
 
  1. I distributori effettuano il ritiro  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici  nel  rispetto  delle
previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di
acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero). 
  2. I distributori hanno l'obbligo di informare  esplicitamente  gli
utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto  che  esso
non comporta l'obbligo di  acquistare  altra  o  analoga  merce,  con
modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi
facilmente leggibili collocati nei locali commerciali. 
  3. Al fine di favorire il conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni  provenienti  dai  nuclei   domestici   da   parte   degli
utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche  attraverso  le
associazioni   di    categoria,    campagne    informative    o    di
sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.