Art. 4
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n.
1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica
anche alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre
2014».
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
186/2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
novembre 2011, n. 266, e' il seguente:
«Art. 8 (Violazione degli obblighi derivanti dagli
articoli 33 e 35 del regolamento in materia di
etichettatura e imballaggio). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in
materia di etichettatura degli imballaggi previste
dall'art. 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela
pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo
errato o parziale alle prescrizioni previste dall'art. 35,
paragrafi 1 e 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 60.000 euro.
2-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si
applica anche alla violazione delle disposizioni di cui
all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014 della
Commissione, del 5 dicembre 2014.».
- Il testo dell'art. 1 del regolamento (CE) della
Commissione n. 1297/2014 (modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele)
pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2014, n. L 350, cosi'
recita:
«Art. 1. - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 e' cosi'
modificato:
1) all'art. 35, paragrafo 2, secondo comma, e'
aggiunta la frase seguente:
«Se un detergente liquido per bucato destinato ai
consumatori, quale definito all'art. 2, paragrafo 1-bis,
del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio (*), e' contenuto in un imballaggio solubile
monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui
all'allegato II, punto 3.3.
(*) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti
(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).»;
2) l'allegato II e' modificato conformemente
all'allegato del presente regolamento.».