Art. 4 
 
 
            Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione 
                          unica ambientale 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
marzo 2013, n. 59: 
    a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4. Procedura per il rilascio  dell'autorizzazione
          unica ambientale. 
              1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica
          ambientale corredata dai documenti, dalle  dichiarazioni  e
          dalle altre attestazioni previste dalle  vigenti  normative
          di settore relative agli atti di comunicazione, notifica  e
          autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  commi  1  e  2,   e'
          presentata al SUAP  che  la  trasmette  immediatamente,  in
          modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne  verifica,  in
          accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.
          Nella domanda sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,
          notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si
          chiede il rilascio  dell'autorizzazione  unica  ambientale,
          nonche'  le   informazioni   richieste   dalle   specifiche
          normative di settore. 
              2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'
          necessario  integrare  la  documentazione  presentata,   lo
          comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP,
          precisando gli elementi  mancanti  ed  il  termine  per  il
          deposito delle integrazioni. 
              3. Le verifiche di cui ai commi 1  e  2  si  concludono
          entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.  Decorso
          tale termine, in assenza  di  comunicazioni,  l'istanza  si
          intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta  di
          integrazione documentale ai sensi del comma 2,  si  applica
          l'art. 2, comma 7, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
          Qualora il gestore non abbia depositato  la  documentazione
          richiesta   entro   il   termine   fissato   dall'autorita'
          competente,  l'istanza  e'  archiviata,  fatta   salva   la
          facolta' per il gestore di chiedere una proroga in  ragione
          della complessita' della documentazione da  presentare;  in
          tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga. 
              4. Se l'autorizzazione unica ambientale  sostituisce  i
          titoli  abilitativi  per  i  quali   la   conclusione   del
          procedimento e' fissata in un termine inferiore  o  pari  a
          novanta   giorni,   l'autorita'   competente   adotta    il
          provvedimento  nel  termine   di   novanta   giorni   dalla
          presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente
          al SUAP che, rilascia il titolo. 
              5. Se l'autorizzazione unica ambientale  sostituisce  i
          titoli abilitativi per i quali almeno uno  dei  termini  di
          conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni,
          il SUAP, salvo quanto previsto al comma  7,  indice,  entro
          trenta giorni dalla ricezione della domanda, la  conferenza
          di servizi di cui all'art. 7  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In  tale  caso,
          l'autorita'  competente   adotta   l'autorizzazione   unica
          ambientale entro centoventi giorni  dal  ricevimento  della
          domanda o, in  caso  di  richiesta  di  integrazione  della
          documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma  8,  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  entro  il   termine   di
          centocinquanta  giorni  dal   ricevimento   della   domanda
          medesima.  Tale  atto   confluisce   nella   determinazione
          motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
          l'autorita'  competente  promuove  il   coordinamento   dei
          soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza  di
          servizi. 
              7.  Qualora  sia  necessario  acquisire  esclusivamente
          l'autorizzazione unica ambientale  ai  fini  del  rilascio,
          della  formazione,  del  rinnovo  o  dell'aggiornamento  di
          titoli abilitativi di cui all'art. 3,  commi  1  e  2,  del
          presente  regolamento,  il  SUAP  trasmette   la   relativa
          documentazione all'autorita' competente che, ove  previsto,
          convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14  e
          seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  L'autorita'
          competente  adotta  il   provvedimento   e   lo   trasmette
          immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
              8.  L'autorita'  competente  trasmette,  in   modalita'
          telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e
          mette a disposizione del  medesimo  tutte  le  informazioni
          sulla documentazione da  presentare  e  sull'iter  relativo
          alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il  SUAP
          assicura a tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
          adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art.  6
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».