Art. 4 Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 1. L'ISPRA e' persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla presente legge. 3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la piu' efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilita' delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonche' di coordinamento del Sistema nazionale. 4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale. 5. Per il piu' efficace espletamento delle proprie attribuzioni l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie. 6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato. Il contratto che regola il rapporto del direttore generale dell'ISPRA, reclutato secondo le modalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179: «Art. 6. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. 2. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare: a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti; b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di attivita'; c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonche' le variazioni di bilancio; d) delibera il regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica e gli atti organizzativi. Delibera: inoltre il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze; delibera, sentito il Consiglio scientifico, il piano triennale delle attivita'; e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente. 3. Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 4. Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 5. In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti. 6. Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal presidente e dal segretario.» «Art. 14. Statuto 1. Lo statuto dell'ISPRA e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto dell'ISPRA assicura la separazione dell'attivita' di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica da quella amministrativa, e disciplina l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».