Art. 4 
 
                Condizioni di lavoro e di occupazione 
 
  1. Al rapporto di lavoro tra le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 4, e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il
periodo  del  distacco,  le  medesime  condizioni  di  lavoro  e   di
occupazione previste per  i  lavoratori  che  effettuano  prestazioni
lavorative subordinate  analoghe  nel  luogo  in  cui  si  svolge  il
distacco. 
  2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo  in  materia
di durata minima delle ferie  annuali  retribuite  e  di  trattamento
retributivo   minimo,   compreso   quello   maggiorato   per   lavoro
straordinario, non si applicano nel caso di  lavori  di  assemblaggio
iniziale o  di  prima  installazione  di  un  bene,  previsti  in  un
contratto  di  fornitura  di  beni,  indispensabili  per  mettere  in
funzione il bene fornito ed eseguiti  dai  lavoratori  qualificati  o
specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,
in relazione ai quali e' stato disposto il distacco, non e' superiore
a otto giorni, escluse le attivita' del settore edilizio  individuate
nell'allegato A del presente decreto legislativo. 
  3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma  1,  trova
applicazione il  regime  di  responsabilita'  solidale  di  cui  agli
articoli  1676  del  codice  civile  e  29,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 276 del 2003  e,  per  il  caso  di  somministrazione,
l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  5. In caso di distacco nell'ambito di  un  contratto  di  trasporto
trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  35  del  decreto  legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 35. (Tutela del lavoratore, esercizio del  potere
          disciplinare e regime della solidarieta'). - 1.  Per  tutta
          la  durata  della   missione   presso   l'utilizzatore,   i
          lavoratori del somministratore hanno diritto, a parita'  di
          mansioni  svolte,  a  condizioni  economiche  e   normative
          complessivamente non inferiori a quelle dei  dipendenti  di
          pari livello dell'utilizzatore. 
              2.  L'utilizzatore  e'  obbligato  in  solido  con   il
          somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
          retributivi   e   a   versare   i    relativi    contributi
          previdenziali,  salvo  il  diritto  di  rivalsa  verso   il
          somministratore. 
              3. I contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore
          stabiliscono modalita' e criteri per  la  determinazione  e
          corresponsione delle  erogazioni  economiche  correlate  ai
          risultati  conseguiti  nella  realizzazione  di   programmi
          concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
          dell'impresa. I  lavoratori  somministrati  hanno  altresi'
          diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui
          godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti  alla  stessa
          unita' produttiva, esclusi  quelli  il  cui  godimento  sia
          condizionato alla iscrizione  ad  associazioni  o  societa'
          cooperative  o  al   conseguimento   di   una   determinata
          anzianita' di servizio. 
              4. Il somministratore informa i lavoratori  sui  rischi
          per la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle  attivita'
          produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature
          di  lavoro  necessarie  allo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa  per  la  quale   essi   vengono   assunti,   in
          conformita' al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il
          contratto  di  somministrazione  puo'  prevedere  che  tale
          obbligo  sia  adempiuto  dall'utilizzatore.  L'utilizzatore
          osserva nei  confronti  dei  lavoratori  somministrati  gli
          obblighi di prevenzione e protezione  cui  e'  tenuto,  per
          legge e contratto  collettivo,  nei  confronti  dei  propri
          dipendenti. 
              5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di
          livello  superiore  o  inferiore  a   quelle   dedotte   in
          contratto,    l'utilizzatore    deve    darne     immediata
          comunicazione  scritta  al  somministratore   consegnandone
          copia al  lavoratore  medesimo.  Ove  non  abbia  adempiuto
          all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
          esclusiva  per  le  differenze  retributive  spettanti   al
          lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
          risarcimento  del  danno  derivante   dall'assegnazione   a
          mansioni inferiori. 
              6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare,  che
          e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
          somministratore gli elementi che formeranno  oggetto  della
          contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.  300
          del 1970. 
              7. L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi  dei
          danni a essi  arrecati  dal  lavoratore  nello  svolgimento
          delle sue mansioni. 
              8. E' nulla ogni clausola  diretta  a  limitare,  anche
          indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore  di  assumere
          il lavoratore al termine della sua  missione,  fatta  salva
          l'ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
          indennita',  secondo   quanto   stabilito   dal   contratto
          collettivo applicabile al somministratore.». 
              - Il testo  dell'art.  1676  del  codice  civile  cosi'
          recita: 
              «Art. 1676. (Diritti degli  ausiliari  dell'appaltatore
          verso  il  committente).  -  Coloro  che,  alle  dipendenze
          dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
          l'opera o per prestare il servizio possono proporre  azione
          diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
          dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
          ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono  la
          domanda.». 
              - Il testo dell'art.  29  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 29. (Appalto). - 1. Ai  fini  della  applicazione
          delle norme contenute nel presente titolo, il contratto  di
          appalto, stipulato e regolamentato ai  sensi  dell'articolo
          1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione
          di lavoro per la  organizzazione  dei  mezzi  necessari  da
          parte  dell'appaltatore,  che  puo'  anche  risultare,   in
          relazione alle esigenze dell'opera o del  servizio  dedotti
          in contratto, dall'esercizio  del  potere  organizzativo  e
          direttivo   nei   confronti   dei   lavoratori   utilizzati
          nell'appalto, nonche'  per  la  assunzione,  da  parte  del
          medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
              2. Salvo diversa disposizione dei contratti  collettivi
          nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
          e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative  del
          settore che  possono  individuare  metodi  e  procedure  di
          controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
          appalti, in caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il
          committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori entro il limite di due anni  dalla
          cessazione dell'appalto, a corrispondere  ai  lavoratori  i
          trattamenti retributivi, comprese le quote  di  trattamento
          di fine rapporto, nonche' i contributi  previdenziali  e  i
          premi  assicurativi  dovuti  in  relazione  al  periodo  di
          esecuzione  del  contratto  di  appalto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le sanzioni civili  di  cui  risponde
          solo il  responsabile  dell'inadempimento.  Il  committente
          imprenditore o datore di lavoro e'  convenuto  in  giudizio
          per il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
          eventuali   ulteriori   subappaltatori.   Il    committente
          imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella  prima
          difesa,  il  beneficio  della  preventiva  escussione   del
          patrimonio  dell'appaltatore  medesimo  e  degli  eventuali
          subappaltatori.  In  tal  caso  il   giudice   accerta   la
          responsabilita'  solidale  di  tutti  gli   obbligati,   ma
          l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti  del
          committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  solo  dopo
          l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore  e
          degli  eventuali  subappaltatori.  Il  committente  che  ha
          eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
          gli  obblighi  del  sostituto  d'imposta  ai  sensi   delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600,  e  puo'  esercitare  l'azione  di
          regresso nei confronti del coobbligato  secondo  le  regole
          generali. 
              3.  L'acquisizione   del   personale   gia'   impiegato
          nell'appalto a seguito di  subentro  di  nuovo  appaltatore
          dotato di propria struttura organizzativa e  operativa,  in
          forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
          o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano  presenti
          elementi di discontinuita' che  determinano  una  specifica
          identita'  di  impresa,   non   costituisce   trasferimento
          d'azienda o di parte d'azienda. 
              3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato  in
          violazione di quanto disposto dal comma  1,  il  lavoratore
          interessato puo' chiedere, mediante  ricorso  giudiziale  a
          norma dell'articolo 414 del  codice  di  procedura  civile,
          notificato anche soltanto al soggetto che ne ha  utilizzato
          la prestazione, la costituzione di un  rapporto  di  lavoro
          alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
          il disposto dell'articolo 27, comma 2. 
              3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
          e 19, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  non  trovano
          applicazione qualora il committente sia una persona  fisica
          che non esercita attivita' di impresa o professionale.». 
              - Il testo dell'articolo 83-bis  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  giugno
          2008, n. 147, S.O., convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi). - (Omissis). 
              4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto
          a  vettori  in  regola  con  l'adempimento  degli  obblighi
          retributivi, previdenziali e assicurativi,  il  committente
          e' tenuto a verificare  preliminarmente  alla  stipulazione
          del contratto tale regolarita'  mediante  acquisizione  del
          documento  di  cui  al  comma  4-sexies.  In  tal  caso  il
          committente non assume gli oneri di cui ai  commi  4-ter  e
          4-quinquies. 
              4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui
          al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater e' obbligato
          in solido  con  il  vettore,  nonche'  con  ciascuno  degli
          eventuali sub-vettori, entro il limite  di  un  anno  dalla
          cessazione del contratto di trasporto, a  corrispondere  ai
          lavoratori i trattamenti retributivi, nonche' i  contributi
          previdenziali e i premi assicurativi agli enti  competenti,
          dovuti limitatamente alle prestazioni  ricevute  nel  corso
          della durata del contratto di trasporto,  restando  escluso
          qualsiasi obbligo per le  sanzioni  amministrative  di  cui
          risponde  solo  il  responsabile   dell'inadempimento.   Il
          committente che ha eseguito il  pagamento  puo'  esercitare
          l'azione di regresso nei confronti del coobbligato  secondo
          le regole generali. 
              4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore  e'
          effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del  comma
          4-bis, fino  alla  data  di  adozione  della  delibera  del
          presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
          persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
          di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A
          decorrere dall'adozione della  delibera  di  cui  al  primo
          periodo, la  verifica  sulla  regolarita'  del  vettore  e'
          assolta  dal  committente  mediante  accesso  ad   apposita
          sezione del portale internet attivato dal  citato  Comitato
          centrale,  dal  quale  sia  sinteticamente   acquisita   la
          qualificazione di regolarita' del vettore a cui si  intende
          affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A  tal
          fine  il  medesimo  Comitato  centrale,  previa   opportuna
          intesa,  acquisisce  sistematicamente  in  via  elettronica
          dalle   amministrazioni    e    dagli    enti    competenti
          l'informazione  necessaria  a  definire  e  aggiornare   la
          regolarita' dei vettori iscritti. 
              4-quinquies.  In  caso  di   contratto   di   trasporto
          stipulato in forma  non  scritta  il  committente  che  non
          esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di  cui  al
          comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter,  si
          assume anche gli  oneri  relativi  all'inadempimento  degli
          obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada,
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          commesse nell'espletamento del servizio  di  trasporto  per
          suo conto eseguito. 
              4-sexies. All'atto della conclusione del contratto,  il
          vettore e' tenuto a fornire al committente  un'attestazione
          rilasciata dagli enti previdenziali, di data non  anteriore
          a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in  regola
          ai  fini  del  versamento  dei  contributi  assicurativi  e
          previdenziali. 
              (Omissis). ».