Art. 4 
 
 
       Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi 
 
  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». 
  2.  Al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la  celerita'  dei
procedimenti amministrativi relativi  all'esercizio  delle  attivita'
agricole e conformemente alle disposizioni di  cui  all'articolo  117
della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti  della
disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive  (SUAP),
prevista dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e'  fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione delle forme di semplificazione piu' avanzate  previste
dalle normative regionali e delle province autonome. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14,  comma  6,  del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni  in
          materia di soggetti e  attivita',  integrita'  aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della
          legge 7 marzo  2003,  n.  38),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2004,  n.  94,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.    14    (Semplificazione    degli    adempimenti
          amministrativi). - (Omissis). 
              6.  Ove  non  siano  espressamente  previsti  specifici
          diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
          per  le  istanze  relative   all'esercizio   dell'attivita'
          agricola presentate alla pubblica  amministrazione  per  il
          tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
          di cui al decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  la  pubblica   amministrazione,
          nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano  il
          provvedimento finale entro sessanta giorni dal  ricevimento
          dell'istanza  gia'  istruita  dal  Centro   di   assistenza
          agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si  intende
          accolta. A tale fine  i  CAA  rilasciano  ai  soggetti  che
          esercitano l'attivita' agricola certificazione  della  data
          di  inoltro  dell'istanza  alla  pubblica   amministrazione
          competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi  previsti
          per i singoli procedimenti,  nonche'  quanto  disposto  dal
          decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali
          in data 18 dicembre 2002.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          7   settembre   2010,   n.   160   (Regolamento   per    la
          semplificazione  ed  il  riordino  della  disciplina  sullo
          sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  ai  sensi
          dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 2010, n. 229, supplemento ordinario.