Art. 4 Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi 1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni». 2. Al fine di garantire la trasparenza e la celerita' dei procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attivita' agricole e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle forme di semplificazione piu' avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi). - (Omissis). 6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229, supplemento ordinario.