Art. 4 
 
 
                     Classificazione delle spese 
 
  1. All'articolo 25 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), la  parola:  «terzo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarto»; 
      2) alla lettera b), la parola: «secondo»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «secondo e terzo»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini della  classificazione  economica,  le  spese  sono
ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in  conto
capitale o necessarie per il rimborso di prestiti». 
  2. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, la parola: «secondo» e' sostituita dalle  seguenti:  «secondo  e
terzo». 
  3. All'articolo 30 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilita' a norma
dell'articolo  11,  comma  3,  lettera  d)»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma  3,  lettera
b)»; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25. Classificazione delle entrate e delle spese 
              1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: 
                a) titoli, a seconda che siano di natura  tributaria,
          extratributaria  o  che   provengano   dall'alienazione   e
          dall'ammortamento di beni patrimoniali,  dalla  riscossione
          di crediti o dall'accensione di prestiti; 
                b) ricorrenti e non  ricorrenti,  a  seconda  che  si
          riferiscano a proventi la cui acquisizione sia  prevista  a
          regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi; 
                c) tipologie, ai fini dell'approvazione  parlamentare
          e dell'accertamento dei cespiti; 
                d) categorie, secondo la natura dei cespiti; 
                e) unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione,  eventualmente  suddivise
          in articoli secondo il rispettivo oggetto,  ai  fini  della
          rendicontazione. 
              2. Le spese dello Stato sono ripartite in: 
                a) missioni, come  definite  all'art.  21,  comma  2,
          quarto periodo; 
                b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare,
          come  definiti  all'art.  21,  comma  2,  secondo  e  terzo
          periodo; 
                c) unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma  2-bis
          del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite
          in articoli. 
              2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio  precedente
          a quello individuato ai sensi dell'art. 25-bis, comma 8, le
          unita' elementari di bilancio di cui alla  lettera  c)  del
          comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli,
          nei quali le  spese  dello  Stato  sono  ripartite  secondo
          l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo
          il contenuto economico e funzionale  delle  spese  in  essi
          iscritte. 
              2-ter. Durante il medesimo  periodo  di  cui  al  comma
          2-bis, i programmi di spesa di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2 sono  suddivisi  in  macroaggregati  per  spese  di
          funzionamento,   per   interventi,   per   trattamenti   di
          quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
          questi ultimi, per oneri del  debito  pubblico,  per  oneri
          comuni di parte corrente,  per  investimenti  e  per  oneri
          comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
          il rimborso di passivita' finanziarie. 
              3. La classificazione economica e quella funzionale  si
          conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale  e
          dei relativi conti satellite per i conti del settore  della
          pubblica amministrazione. 
              3-bis. Ai  fini  della  classificazione  economica,  le
          spese sono ripartite in  titoli  a  seconda  che  siano  di
          natura corrente, in conto  capitale  o  necessarie  per  il
          rimborso di prestiti. 
              4. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  presentato  un
          quadro contabile da cui risultino: 
                a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
          bilancio secondo l'analisi economica; 
                b)  le   classi   fino   al   terzo   livello   della
          classificazione COFOG  in  cui  viene  ripartita  la  spesa
          secondo l'analisi funzionale. 
              5. In appendice al quadro contabile di cui al comma  4,
          appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione  al
          Parlamento, dopo l'approvazione della  legge  di  bilancio,
          illustrano  gli  incroci   tra   i   diversi   criteri   di
          classificazione e il raccordo tra  le  classi  COFOG  e  le
          missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato
          e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte  le  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e, al loro interno,  a  ciascun  piano  di
          gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG
          e di  categoria  economica  di  terzo  livello,  escludendo
          l'applicazione di criteri di prevalenza. 
              6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie
          e delle  unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione  e  della  rendicontazione,  puo'   essere   anche
          discontinua   in   relazione    alle    necessita'    della
          codificazione. 
              7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
          alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data
          distinta indicazione: 
                a) del risultato differenziale tra  il  totale  delle
          entrate tributarie ed extratributarie ed  il  totale  delle
          spese correnti («risparmio pubblico»); 
                b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e
          le   spese,   escluse   le   operazioni   riguardanti    le
          partecipazioni azionarie  ed  i  conferimenti,  nonche'  la
          concessione e la riscossione di crediti  e  l'accensione  e
          rimborso  di  prestiti  («indebitamento   o   accrescimento
          netto»); 
                c)  del  risultato  differenziale  delle   operazioni
          finali, rappresentate da tutte le entrate  e  da  tutte  le
          spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
          prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); 
                d) del risultato differenziale fra  il  totale  delle
          entrate  finali  e  il  totale  delle  spese  («ricorso  al
          mercato»)." 
              - Si riporta il testo  dell'art.  25-bis  della  citata
          legge n. 196  del  2009,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 25-bis. Introduzione delle azioni 
              1. I programmi di spesa,  come  definiti  all'art.  21,
          comma 2, secondo e terzo periodo, sono suddivisi in azioni. 
              2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio  dei
          programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita'
          della  spesa  rispetto  a  quella  individuata  in  ciascun
          programma, tenendo conto della legislazione vigente. 
              3. Ai fini della loro individuazione, le azioni  devono
          presentare le seguenti caratteristiche: 
                a) raggruppano le  risorse  finanziarie  dedicate  al
          raggiungimento  di  una  stessa  finalita',  salvo   quanto
          previsto al comma 4; 
                b) specificano la finalita' della  spesa  in  termini
          di: 
                  1) settori o aree omogenee di intervento; 
                  2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 
                  3) tipi di attivita' omogenee; 
                  4) categorie  di  beneficiari  di  trasferimenti  o
          contribuzioni in denaro; 
                  5) ogni altro elemento che descriva  esplicitamente
          le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; 
                c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni
          di spesa, sotto il profilo delle finalita'; 
                d) sono significative sotto il profilo finanziario e,
          quanto piu' possibile, stabili nel tempo. 
              4.  Le  azioni  possono  contenere  spese   di   natura
          economica diversa. In ogni caso, ai fini della  gestione  e
          della rendicontazione, le spese  di  personale  di  ciascun
          programma di spesa sono iscritte  all'interno  di  un'unica
          azione. 
              5.  A  fini  conoscitivi,  per  ciascuna   azione,   e'
          assicurata  l'analisi  della   spesa   sulla   base   delle
          pertinenti  voci  della   classificazione   economica,   in
          coerenza con il piano dei conti  di  cui  all'art.  38-ter,
          distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte  corrente  da
          quella in conto capitale. 
              6. Con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sulla base di quanto previsto  al  comma  3,
          sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 
              7. Al fine  di  consentire  l'adeguamento  dei  sistemi
          informativi delle  istituzioni  competenti  in  materia  di
          formazione, gestione e rendicontazione del  bilancio  dello
          Stato nonche'  di  valutare  l'efficacia  dell'introduzione
          delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a  6  si
          applicano, in via sperimentale,  dall'esercizio  2017  fino
          alla  conclusione  dell'esercizio   precedente   a   quello
          individuato ai sensi  del  comma  8.  Durante  il  medesimo
          periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in  azioni,
          effettuata ai sensi del  comma  1  del  presente  articolo,
          riveste carattere meramente conoscitivo  e  integra  quella
          prevista, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          dall'art. 25, comma 2-bis. 
              8. Con riferimento a ciascun esercizio  finanziario  in
          cui si svolge la sperimentazione di  cui  al  comma  7,  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei
          conti,  predispone  una   relazione   annuale   in   merito
          all'efficacia   dell'introduzione    delle    azioni,    da
          trasmettere alle Camere entro il termine  previsto  per  la
          presentazione del rendiconto generale dello  Stato  di  cui
          all'art.  35.  In  relazione  all'esito  positivo  di  tale
          valutazione e all'adeguamento dei  sistemi  informativi  di
          cui al comma 7, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  e'  stabilito  l'esercizio  finanziario  a
          decorrere dal  quale  le  azioni  costituiscono  le  unita'
          elementari di bilancio  ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione  ed  e'  conseguentemente   aggiornata   la
          classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui
          all'art. 25. Con il  medesimo  decreto,  sulla  base  della
          relazione  di  cui  al  primo   periodo,   possono   essere
          modificate le azioni individuate ai sensi . 
              - Si riporta il testo dell'art. 30 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva e le quote di  competenza
          attribuite a ciascun anno interessato. Ai  sensi  dell'art.
          23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote
          sono rimodulate in relazione a quanto  previsto  nel  piano
          finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al  disegno
          di legge  di  bilancio  e'  data  apposita  evidenza  delle
          rimodulazioni proposte. 
              2. Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  possono
          assumere impegni  nei  limiti  dell'intera  somma  indicata
          dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono,
          comunque, essere contenuti nei limiti delle  autorizzazioni
          annuali di bilancio. Le  somme  stanziate  annualmente  nel
          bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni  di  spese
          pluriennali, non impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio,
          con l'esclusione di quelle riferite  ad  autorizzazioni  di
          spese permanenti, possono essere reiscritte, con  la  legge
          di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi  in
          relazione a  quanto  previsto  nel  piano  finanziario  dei
          pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato  di  cui
          al comma 1. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
                a) autorizzazione concessa al beneficiario, a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
                b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai
          sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b). Nel  caso  in  cui
          l'onere a regime e' superiore  a  quello  indicato  per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7. (abrogato). 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  introduzione  della  valutazione  nella  fase  di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; 
                b) predisposizione da parte del Ministero  competente
          di  linee  guida  obbligatorie  e  standardizzate  per   la
          valutazione degli investimenti; 
                c) garanzia di indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
                d) potenziamento e sistematicita'  della  valutazione
          ex post sull'efficacia  e  sull'utilita'  degli  interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
                e) separazione  del  finanziamento  dei  progetti  da
          quello  delle  opere  attraverso  la  costituzione  di  due
          appositi fondi. Al «fondo progetti»  si  accede  a  seguito
          dell'esito  positivo   della   procedura   di   valutazione
          tecnico-economica degli studi di  fattibilita';  al  «fondo
          opere»  si  accede  solo  dopo   il   completamento   della
          progettazione definitiva; 
                f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
                g)  previsione  di  un  sistema   di   verifica   per
          l'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi   previsti   con
          automatico definanziamento in caso di mancato  avvio  delle
          opere entro i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11.".