Art. 4 
 
                      Maggiorazioni e riduzioni 
 
  1. Per  le  pratiche  di  eccezionale  importanza,  complessita'  o
difficolta', ovvero per le  prestazioni  compiute  in  condizioni  di
particolare urgenza,  al  compenso  del  professionista  puo'  essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto  a  quella
massima altrimenti liquidabile ai sensi del presente regolamento.