Art. 4 
 
 
   Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali 
 
  1. Il Ministro della  salute,  acquisito  il  parere  dell'Istituto
superiore di sanita' e della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nonche' delle societa' scientifiche  di  riferimento,  predispone  un
protocollo operativo per la gestione degli  screening  neonatali  nel
quale sono definite le modalita' della presa in carico  del  paziente
positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie. 
  2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.)
compie una valutazione di HTA (Health technology assessment) su quali
tipi di screening neonatale effettuare. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
derivanti dal presente articolo con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.