Art. 4 Modalita' di reimpiego dei materiali dragati 1. Ai fini del reimpiego dei materiali dragati nell'ambito del corpo idrico di provenienza e per la relativa autorizzazione all'utilizzo degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il progetto di dragaggio individua: a) l'idoneita' dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping; b) l'idoneita' dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in aree con falda naturalmente salinizzata; c) l'idoneita' dei sedimenti ad essere refluiti in strutture di contenimento.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 5-bis, comma 2, della citata legge n. 84, del 1994, e' riportato nelle note alle premesse.