Art. 4 
 
 
            Modalita' di reimpiego dei materiali dragati 
 
  1. Ai fini del reimpiego  dei  materiali  dragati  nell'ambito  del
corpo  idrico  di  provenienza  e  per  la  relativa   autorizzazione
all'utilizzo degli stessi, ai sensi  dell'articolo  5-bis,  comma  2,
della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  il  progetto  di  dragaggio
individua: 
  a) l'idoneita' dei sedimenti a essere immessi o refluiti nei  corpi
idrici dai quali provengono, ovvero  utilizzati  per  il  rifacimento
degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare  lo
stato dei fondali attraverso attivita' di capping; 
  b) l'idoneita' dei sedimenti ad essere impiegati a terra o in  aree
con falda naturalmente salinizzata; 
  c) l'idoneita' dei sedimenti ad essere  refluiti  in  strutture  di
contenimento. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 5-bis, comma 2, della citata legge
          n. 84, del 1994, e' riportato nelle note alle premesse.