Art. 4 Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni 1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.». 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonche' a quelli presso gli organi costituzionali.