Art. 4 
 
 
Finalita' perseguibili  mediante  l'acquisizione  e  la  gestione  di
                      partecipazioni pubbliche 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto  attivita'  di
produzione di beni e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire  o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. 
  2. Nei limiti di cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  pubbliche
possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire   societa'   e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa'  esclusivamente  per
lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: 
  a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai
servizi medesimi; 
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di
un accordo di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi
dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  c)  realizzazione  e   gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero
organizzazione  e  gestione  di  un  servizio  d'interesse   generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo  180  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato
con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 
  d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli
enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle  condizioni  stabilite
dalle direttive europee in materia  di  contratti  pubblici  e  della
relativa disciplina nazionale di recepimento; 
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di  committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro  e  di
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni
immobili facenti parte del  proprio  patrimonio,  le  amministrazioni
pubbliche possono, altresi', anche in deroga al  comma  1,  acquisire
partecipazioni in societa' aventi per oggetto  sociale  esclusivo  la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni  stesse,  tramite
il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare  un
investimento secondo criteri propri  di  un  qualsiasi  operatore  di
mercato. 
  4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una  o
piu' delle attivita' di cui alle lettere a), b), d) ed e)  del  comma
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa'  operano  in
via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 
  5. Fatte salve le diverse previsioni di  legge  regionali  adottate
nell'esercizio   della   potesta'   legislativa   in    materia    di
organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di  cui
al comma 2, lettera d), controllate da  enti  locali,  di  costituire
nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni  in  societa'.  Il
divieto non si applica alle societa' che hanno come  oggetto  sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia  di  trasparenza
dei dati finanziari e  di  consolidamento  del  bilancio  degli  enti
partecipanti. 
  6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti  in
attuazione dell'articolo 34 del regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17   dicembre   2013   e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del  Parlamento
europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. 
  7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni  nelle  societa'  aventi
per oggetto sociale prevalente la  gestione  di  spazi  fieristici  e
l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e  la
gestione  di  impianti  di  trasporto  a  fune   per   la   mobilita'
turistico-sportiva eserciti in aree montane. 
  8. E' fatta salva la possibilita' di  costituire,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio  1999,  n.  297,  le
societa' con caratteristiche di spin off o di start  up  universitari
previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, nonche'  quelle  con  caratteristiche  analoghe  degli  enti  di
ricerca. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo  di
vertice dell'amministrazione partecipante, motivato  con  riferimento
alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli  interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile
alle finalita' di cui al comma 1, anche  al  fine  di  agevolarne  la
quotazione  ai  sensi  dell'articolo  18,  puo'   essere   deliberata
l'esclusione totale o parziale dell'applicazione  delle  disposizioni
del presente articolo a singole societa' a  partecipazione  pubblica.
Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione  alle
commissioni parlamentari competenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  degli  articoli  3,  comma  1,
          lettera a), 180 e 193 del  citato  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a)     "amministrazioni      aggiudicatrici",      le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
              (Omissis)» 
              «Art. 180 (Partenariato  pubblico  privato).  -  1.  Il
          contratto di partenariato e' il contratto a titolo  oneroso
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo'
          avere ad oggetto anche  la  progettazione  di  fattibilita'
          tecnico ed economica e la  progettazione  definitiva  delle
          opere o dei servizi connessi. 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'art. 3,  comma  1,  lettere  aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali  variazioni
          del canone  devono,  in  ogni  caso,  essere  in  grado  di
          incidere  significativamente  sul  valore   attuale   netto
          dell'insieme degli investimenti, dei  costi  e  dei  ricavi
          dell'operatore economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'art.  3,  comma  1,  lettera   fff),   rappresenta   il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore  al  trenta  per
          cento del costo dell'investimento complessivo,  comprensivo
          di eventuali oneri finanziari. 
              7. La documentata disponibilita' di un finanziamento e'
          condizione di valutazione di ammissione ad un contratto  di
          partenariato  pubblico  privato.  La   sottoscrizione   del
          contratto  ha  luogo  previa  la  presentazione  di  idonea
          documentazione inerente  il  finanziamento  dell'opera.  Il
          contratto  e'  risolto  di  diritto  ove  il  contratto  di
          finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla,
          sottoscrizione del contratto. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti.» 
              «Art. 193 (Societa' pubblica di progetto). - 1. Ove  il
          progetto     di      fattibilita'      dell'amministrazione
          aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai  fini
          della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni
          connessi, l'attivita' coordinata di piu' soggetti pubblici,
          si procede attraverso la stipula di un accordo di programma
          tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno  attraverso
          la costituzione di una societa' pubblica di progetto, senza
          scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai  soggetti
          aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici  interessati.
          Alla societa'  pubblica  di  progetto  sono  attribuite  le
          competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
          opere strumentali o connesse, nonche'  alla  espropriazione
          delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse  e
          delle   altre   fonti    di    autofinanziamento    indotte
          dall'infrastruttura. La societa' pubblica  di  progetto  e'
          autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327.  La
          societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
          proprio e per conto dei propri soci emandanti,  avvalendosi
          dei finanziamenti per esso deliberati,  operando  anche  al
          fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 
              2. Per  lo  svolgimento  delle  competenze  di  cui  al
          secondo periodo del  comma  1,  le  societa'  pubbliche  di
          progetto applicano le disposizioni del presente codice. 
              3.  Alla  societa'   pubblica   di   progetto   possono
          partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
          e le fondazioni bancarie. 
              4. La societa' pubblica di progetto e'  istituita  allo
          scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
          volto a promuovere la  realizzazione  ed  eventualmente  la
          gestione dell'infrastruttura, e a  promuovere  altresi'  la
          partecipazione al finanziamento; la societa'  e'  organismo
          di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai  sensi  del
          presente codice. 
              5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione  di
          un'infrastruttura possono partecipare, tramite  accordo  di
          programma, al finanziamento della stessa, anche  attraverso
          la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla  societa'
          pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o  allo
          scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 
              6. Ai fini del finanziamento di cui  al  comma  5,  gli
          enti pubblici possono contribuire per l'intera  durata  del
          piano economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o
          alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla  stessa
          i proventi di propri tributi o diverse  fonti  di  reddito,
          fra cui: 
              a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti  dai  flussi
          aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
          e IMU, indotti dalla infrastruttura; 
              b) da parte della  camera  di  commercio,  industria  e
          artigianato, una quota  della  tassa  di  iscrizione,  allo
          scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580. 
              7.  La  realizzazione  di  infrastrutture   costituisce
          settore ammesso, verso  il  quale  le  fondazioni  bancarie
          possono destinare  il  reddito,  nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle norme in vigore. 
              8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura   possono   contribuire    alla    stessa
          attraverso la cessione di immobili  di  loro  proprieta'  o
          impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di  apposito
          accordo procedimentale.». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  del  17  dicembre  2013,  recante
          «Disposizioni  comuni  sul  Fondo   europeo   di   sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo,  sul   Fondo   di
          coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca  e
          disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo   di   sviluppo
          regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
          e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,  e
          che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del  Consiglio»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 347/320 del 20 dicembre 2013. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  508/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, recante  «Fondo
          europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga  i
          regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.  861/2006,  (CE)  n.
          1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
          (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          n. L 149/1 del 20 maggio 2014. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della
          disciplina e snellimento delle procedure  per  il  sostegno
          della ricerca scientifica e tecnologica, per la  diffusione
          delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»: 
              «2. Soggetti ammissibili. 
              1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui  al
          presente titolo: 
              a) le  imprese  che  esercitano  le  attivita'  di  cui
          all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); 
              b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
          8 agosto 1985, n. 443; 
              c) i  centri  di  ricerca  con  personalita'  giuridica
          autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); 
              d) societa', consorzi e  societa'  consortili  comunque
          costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
          per cento, ovvero al 30 per cento se  hanno  sede  in  aree
          depresse, da imprese  e  centri  di  ricerca  di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c),  nonche'  eventualmente  da  altri
          soggetti tra: universita',  enti  di  ricerca,  ENEA,  ASI,
          societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco  generale
          di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14
          agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione
          e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 31  luglio
          1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  intermediari
          finanziari  iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              e)  societa'  di   recente   costituzione   ovvero   da
          costituire, finalizzate all'utilizzazione  industriale  dei
          risultati della ricerca, per le attivita' di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera b), numero  1,  con  la  partecipazione
          azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno
          di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
              1) professori e ricercatori universitari, personale  di
          ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI,  nonche'
          dottorandi di ricerca e titolari di assegni di  ricerca  di
          cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, sulla base di regolamenti delle  universita'  e  degli
          enti di appartenenza,  che  ne  disciplinino  la  procedura
          autorizzativa e il collocamento in  aspettativa  ovvero  il
          mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche'  le
          questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
          che  definiscano  le  limitazioni  volte  a   prevenire   i
          conflitti di interesse con  le  societa'  costituite  o  da
          costituire; 
              2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f); 
              3) societa' di assicurazione, banche iscritte  all'albo
          di cui all'art. 13 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
          generale di cui all'art. 106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, fondi  mobiliari  chiusi  istituiti
          con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie  per
          l'innovazione e lo sviluppo istituite con  l'art.  2  della
          legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi  di
          cui all'art. 37 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
          n. 58, intermediari finanziari  iscritti  all'albo  di  cui
          all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
          385; 
              f) universita',  enti  di  ricerca  anche  a  carattere
          regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
          e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di  cui  all'art.
          3, comma 1, lettera c), numero 2 e per attivita',  proposte
          in collaborazione con i soggetti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica
          finalizzate agli obbiettivi di cui all'art. 1, comma 1; 
              f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
          legge regionale. 
              2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1,  2  e  3,
          nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente
          con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso  di
          progetti relativi ad attivita' svolte nelle  aree  depresse
          del  paese,  la  partecipazione  finanziaria  dei  soggetti
          industriali non puo'  essere  inferiore  al  30  per  cento
          dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad
          attivita' svolte nelle restanti aree del paese la  predetta
          percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento. 
              3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accedono   agli
          interventi di cui  al  presente  titolo  esclusivamente  se
          hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale. 
              3-bis.  Ai  fini  della  semplificazione  dei  rapporti
          istruttori e di  gestione  dei  progetti  di  ricerca,  per
          ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra  di
          loro un soggetto capofila.  Il  ricorso  a  tale  soluzione
          organizzativa e' incentivato secondo  modalita'  e  criteri
          fissati ai sensi dell'art. 6, comma 2. Il soggetto capofila
          assolve i seguenti compiti: 
              a) rappresenta le  imprese  ed  enti  partecipanti  nei
          rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni,
          anche  ai  fini  dell'avvalimento  e  della  garanzia   dei
          requisiti; 
              b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni, presenta  in
          nome proprio e  per  conto  delle  altre  imprese  ed  enti
          partecipanti, la  proposta  o  progetto  di  ricerca  e  le
          eventuali variazioni degli stessi; 
              c) richiede, in nome proprio e per conto delle  imprese
          ed enti che realizzano i  progetti  e  gli  interventi,  le
          erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
          esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonche'
          delle eventuali variazioni; 
              d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
          del programma. 
              3-ter. E' consentita la variazione  non  rilevante  dei
          progetti di ricerca industriale, in termini soggettivi  nel
          limite del venti per cento dei soggetti  che  rappresentano
          il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma  giuridica
          organizzato e fatto salvo  il  minimo  di  uno,  oppure  in
          termini oggettivi di rappresentanza partecipativa  fino  al
          limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
          di   valutazione   preventiva   degli   stessi   ai    fini
          dell'ammissione al finanziamento, nel  caso  in  cui  altri
          soggetti partecipanti alla compagine  dimostrino  di  poter
          surrogare  il  soggetto   rinunciatario   o   escluso   per
          motivazioni  di   carattere   economico-finanziario   senza
          alterare la qualita' e il valore del  progetto,  garantendo
          il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
              3-quater.  Nella  fase  attuativa  del   progetto,   il
          comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art.   7   puo'
          valutare  la  rimodulazione  del  progetto   medesimo   per
          variazioni rilevanti,  superiori  al  predetto  limite  del
          venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento,  in
          caso di sussistenza di motivazioni  tecnico-scientifiche  o
          economico-finanziarie di carattere straordinario. 
              3-quinquies.  Sulle  richieste  di   rimodulazione   di
          elementi o contenuti progettuali di secondaria entita', non
          rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e  3-quater,
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca  provvede   direttamente,   acquisito   il   parere
          dell'esperto incaricato nei casi piu' complessi. 
              3-sexies. La domanda di rimodulazione del progetto, nel
          caso di indicazione di sostituzione nelle attivita' facenti
          capo al soggetto rinunciatario o escluso, e' presentata dai
          partecipanti o dal soggetto capofila  entro  trenta  giorni
          dall'accertamento formale, da parte  del  Ministero,  della
          rinuncia  o  esclusione  per   motivazioni   di   carattere
          economico-finanziario. 
              3-septies.   Sono    inoltre    considerati    soggetti
          ammissibili  i   soggetti   individuati   come   tali   dai
          regolamenti comunitari, relativamente alle attivita' svolte
          nel quadro di programmi dell'Unione europea  o  di  accordi
          internazionali. 
              3-octies. Le variazioni del progetto senza  aumento  di
          spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono
          automaticamente recepite in ambito nazionale. 
              3. Attivita' finanziabili 
              1. Sono ammissibili per: 
                a) interventi di sostegno su progetti o programmi  di
          ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2: 
              1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla  base
          di   progetti   autonomamente   presentati   da    soggetti
          industriali, assimilati e associati; 
              2)  le  attivita'  svolte  nel  quadro   di   programmi
          dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
          di   progetti   autonomamente   presentati   da    soggetti
          industriali, assimilati e associati, nonche' sulla base  di
          progetti cofinanziati  dall'Unione  europea  a  seguito  di
          bandi internazionali di ricerca industriale; 
              2-bis)  le   attivita'   di   assistenza   a   soggetti
          individuali,  assimilati  e   associati   ai   fini   della
          predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
          interventi previsti da programmi dell'Unione europea; 
              3)  le  attivita'  svolte  sulla   base   di   progetti
          predisposti in conformita' a bandi emanati  dal  MURST  per
          obiettivi specifici,  da  parte  di  soggetti  industriali,
          assimilati e associati; 
              4) i  contratti  affidati  da  soggetti  industriali  e
          assimilati ad universita', enti di  ricerca,  ENEA,  ASI  e
          fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca; 
                b)  altri  interventi  di  sostegno  su  progetto   o
          programma: 
              1)  le  attivita'  di  ricerca  industriale,   sviluppo
          precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio  e
          comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad  alto
          contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale  dei
          risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati  in
          fase d'avvio, su progetto o programma presentato  anche  da
          coloro che si impegnano a costituire o  a  concorrere  alla
          nuova societa'; 
                c)  interventi  di  sostegno  all'occupazione   nella
          ricerca industriale, come definita ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori  e  alla
          connessa diffusione delle tecnologie: 
              1) le assunzioni di titolari di diploma  universitario,
          di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di
          ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di
          soggetti industriali e assimilati; 
              2) i distacchi temporanei di cui al comma 2; 
              3)  l'alta  formazione  di  ricercatori  e  tecnici  di
          ricerca operanti nel settore industriale; 
              4) l'assunzione, da parte  di  soggetti  industriali  e
          assimilati, di oneri relativi a borse  di  studio  concesse
          per la frequenza a corsi di dottorato di  ricerca,  nonche'
          ad assegni di ricerca di cui all'art. 51,  comma  6,  della
          legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  nel  caso  il  relativo
          programma  di  ricerca  sia  concordato  con  il   medesimo
          soggetto industriale o assimilato; 
                d)  interventi   di   sostegno   ad   infrastrutture,
          strutture  e  servizi  per  la  ricerca  industriale,  come
          definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
          delle tecnologie: 
              1) l'affidamento da parte  di  soggetti  industriali  e
          assimilati a  laboratori  di  ricerca  esterni  pubblici  e
          privati, dei quali si sia  accertata  la  qualificazione  e
          l'idoneita', di studi e ricerche sui  processi  produttivi,
          di attivita' applicative dei risultati  della  ricerca,  di
          formazione del personale  tecnico  per  l'utilizzazione  di
          nuove tecnologie, di prove e test sperimentali; 
              2)     la     realizzazione,     l'ampliamento,      la
          ristrutturazione, la delocalizzazione,  il  riorientamento,
          il   recupero   di   competitivita',   la   trasformazione,
          l'acquisizione   di   centri   di   ricerca,   nonche'   il
          riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
          di  ricerca  di  soggetti  industriali  e  assimilati,  con
          connesse attivita' di  riqualificazione  e  formazione  del
          personale. 
              2. Il personale  di  ricerca,  dipendente  da  enti  di
          ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori  e  i  ricercatori
          universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
          sensi del presente comma,  presso  soggetti  industriali  e
          assimilati, con  priorita'  per  piccole  e  medie  imprese
          nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio  e  le
          iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
          1), su richiesta degli stessi  soggetti  e  previo  assenso
          dell'interessato, per un periodo non  superiore  a  quattro
          anni, rinnovabile una sola volta. Il  personale  distaccato
          mantiene il rapporto di  lavoro  con  il  soggetto  da  cui
          dipende e l'annesso trattamento economico  e  contributivo.
          Il  servizio  prestato  durante  il  periodo  di   distacco
          costituisce   titolo   valutabile   per   le    valutazioni
          comparative per la copertura di posti vacanti di professore
          universitario e per  l'accesso  alle  fasce  superiori  del
          personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene  sulla
          base di intese tra le parti che regolano  le  funzioni,  le
          modalita' di inserimento e l'attribuzione  di  un  compenso
          aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e  gli
          enti  di  ricerca,  nell'ambito  della  programmazione  del
          personale, l'ENEA, l'ASI,  possono  ricevere  contributi  a
          valere sul Fondo  di  cui  all'art.  5,  per  assunzioni  a
          termine in sostituzione del personale distaccato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, della legge
          30 dicembre 2010, n. 240,  recante  «Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del sistema universitario»: 
              «Art.  6  (Stato  giuridico  dei   professori   e   dei
          ricercatori di ruolo). - (Omissis). 
              9.  La  posizione  di  professore  e   ricercatore   e'
          incompatibile   con    l'esercizio    del    commercio    e
          dell'industria fatta salva la  possibilita'  di  costituire
          societa' con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up
          universitari, ai sensi degli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
          ambito responsabilita'  formali,  nei  limiti  temporali  e
          secondo   la   disciplina   in   materia   dell'ateneo   di
          appartenenza,  nel  rispetto  dei  criteri   definiti   con
          regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          L'esercizio   di    attivita'    libero-professionale    e'
          incompatibile con il regime di  tempo  pieno.  Resta  fermo
          quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  fatto
          salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai  sensi
          del comma 13 del presente articolo. 
          (Omissis)».