Art. 4 
 
                    Modifiche all'articolo 3-bis 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 82 del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Domicilio  digitale
delle persone fisiche»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al  fine  di  facilitare  la  comunicazione  tra  pubbliche
amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino  indicare
al comune di residenza un proprio domicilio digitale.»; 
    c) al comma 2, le parole:  «L'indirizzo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il domicilio» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle  notifiche  e
costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte  dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.»; 
    d) il comma 3 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Agli iscritti all'ANPR che  non  abbiano  provveduto  a
indicarne uno e' messo  a  disposizione  un  domicilio  digitale  con
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con
le quali, per superare  il  divario  digitale,  i  documenti  possono
essere consegnati ai cittadini.»; 
    f) al  comma  4-bis,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e, dopo le parole:
«firma elettronica» sono inserite le seguenti: «qualificata o»; 
    g) al comma 4-quater, le parole: «all'articolo 23-ter, comma  5,»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 2-bis,»; 
    h) dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
  «4-quinquies. Il domicilio speciale  di  cui  all'articolo  47  del
Codice civile puo' essere eletto anche presso un  domicilio  digitale
diverso da quello di cui al comma  1.  Qualora  l'indirizzo  digitale
indicato quale domicilio speciale non  rientri  tra  quelli  indicati
all'articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo'  opporre
eccezioni relative a tali circostanze.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 3-bis Domicilio digitale delle persone fisiche 
              1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
          amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni  cittadino
          indicare  al  comune  di  residenza  un  proprio  domicilio
          digitale. 
              2.Il  domicilio  di  cui  al  comma   1   e'   inserito
          nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR  e
          reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e  ai
          gestori o esercenti  di  pubblici  servizi.  Esso  inerisce
          esclusivamente  alle  comunicazioni  e  alle  notifiche   e
          costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica  da
          parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 
              3.(abrogato) 
              3-bis.  Agli  iscritti   all'ANPR   che   non   abbiano
          provveduto a indicarne  uno  e'  messo  a  disposizione  un
          domicilio digitale con modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro dell'interno di concerto con il Ministro  delegato
          per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali.
          Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita'  con
          le quali, per superare il  divario  digitale,  i  documenti
          possono essere consegnati ai cittadini. 
              4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui
          e' prevista dalla normativa vigente una  diversa  modalita'
          di comunicazione o di pubblicazione in via  telematica,  le
          amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o  esercenti  di
          pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
          tramite il  domicilio  digitale  dallo  stesso  dichiarato,
          anche ai sensi dell'articolo 21-bis della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.  Ogni
          altra forma di  comunicazione  non  puo'  produrre  effetti
          pregiudizievoli  per   il   destinatario.   L'utilizzo   di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
              4-bis. In assenza del  domicilio  digitale  di  cui  ai
          commi 1 e  2  le  amministrazioni  possono  predisporre  le
          comunicazioni  ai  cittadini  come  documenti   informatici
          sottoscritti  con  firma  digitale  o   firma   elettronica
          qualificata o avanzata, da conservare nei  propri  archivi,
          ed inviare ai  cittadini  stessi,  per  posta  ordinaria  o
          raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica  di
          tali documenti sottoscritti con firma autografa  sostituita
          a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n.
          39. 
              4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano
          a tutti gli effetti di legge gli obblighi di  conservazione
          e di esibizione dei documenti previsti  dalla  legislazione
          vigente laddove la copia  analogica  inviata  al  cittadino
          contenga una  dicitura  che  specifichi  che  il  documento
          informatico,  da  cui  la  copia  e'   tratta,   e'   stato
          predisposto  e  conservato  presso   l'amministrazione   in
          conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 
              4-quater. Le modalita' di predisposizione  della  copia
          analogica di cui ai  commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le
          condizioni di cui all'articolo 23,  comma  2-bis,  salvo  i
          casi in cui il documento rappresenti, per  propria  natura,
          una  certificazione  rilasciata   dall'amministrazione   da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
              4-quinquies. Il domicilio speciale di cui  all'articolo
          47 del Codice civile puo' essere  eletto  anche  presso  un
          domicilio digitale diverso da quello di  cui  al  comma  1.
          Qualora  l'indirizzo  digitale  indicato  quale   domicilio
          speciale non rientri tra quelli  indicati  all'articolo  1,
          comma 1-ter, colui  che  lo  ha  eletto  non  puo'  opporre
          eccezioni relative a tali circostanze. 
              5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.»