Art. 4
Modalita' di trasmissione
1. I dati di cui all'articolo 3 devono essere trasmessi
esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi
disponibili dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. La trasmissione telematica dei dati di cui all'articolo 3
avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del
SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle relative regole
tecniche. Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3, comma 2, e
nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei
servizi di cui al comma 1, la trasmissione telematica dei dati
avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza,
tracciabilita' e responsabilita' del trasferimento.
3. L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il
trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilita'
indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete infranet sia per
l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in
cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la
consultazione on line di dati oggetto di diffusione.
4. Le strutture dei dati e le modalita' di interscambio degli
stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di
servizio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo, n. 82 del 2005, e in conformita' alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, lettera e) del presente decreto, nonche' in
conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del
decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. I servizi di cooperazione applicativa saranno pubblicati
nell'apposito catalogo dei servizi SICA.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 72 e seguenti del
citato decreto legislativo 82 del 2005:
«Art. 72. (Definizioni relative al sistema pubblico di
connettivita'). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "trasporto di dati": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche
per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilita' di base": i servizi per la
realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo
scambio di documenti informatici fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
c) "connettivita'": l'insieme dei servizi di
trasporto di dati e di interoperabilita' di base;
d) "interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a
favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini;
e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema
pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i
sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e
dei procedimenti amministrativi.».
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 17. (Strutture per l'organizzazione,
l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.
A tale fine, le predette amministrazioni individuano un
unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, responsabile del
coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i
compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita'
di cui all'articolo 51.».
- Per il testo dell'articolo 71, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note
all'articolo 1.