Art. 4 
 
 
       Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta 
 
  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e' il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT  si  avvale,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento  dei  dati
personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato,  e,  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  delle  societa'
SOGEI  -  Societa'  generale  d'informatica   S.p.a.   e   CONSAP   -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. 
  2.   L'attivita'   di   comunicazione   istituzionale   riguardante
l'attuazione del presente  decreto  e'  curata,  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,    Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria e puo' comprendere  l'invio  ai  soggetti
che risultano beneficiari della Carta di una  comunicazione  postale.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali  non
possono eccedere il limite massimo  di  116.000,00  euro  per  l'anno
2016, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  testo  dell'art.  19,  comma   5,   del   citato
          decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e' il seguente: 
              «Art. 19 (Societa' pubbliche). - 1 - 4 (Omissis). 
              5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti
          per legge fondi o interventi  pubblici,  possono  affidarne
          direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei   principi
          comunitari e nazionali conferenti, a  societa'  a  capitale
          interamente pubblico su  cui  le  predette  amministrazioni
          esercitano un controllo  analogo  a  quello  esercitato  su
          propri servizi e che svolgono la  propria  attivita'  quasi
          esclusivamente  nei  confronti  dell'amministrazione  dello
          Stato. Gli oneri di gestione e le  spese  di  funzionamento
          degli interventi relativi ai  fondi  sono  a  carico  delle
          risorse finanziarie dei fondi stessi. 
              6 - 13-ter (Omissis).».