Art. 4
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e' assegnata una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate
al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilita' speciale
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilita'
speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi
titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione
di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di
prima emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria
statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i
versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26
agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza
1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle
procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti,
provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a
cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei garanti
previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato da un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture
destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi
di cui al comma 4 del citato articolo 27.