Art. 4 
 
 
          Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 24 agosto 2016. 
  2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessita' di cui
al presente decreto, al fondo per la ricostruzione e'  assegnata  una
dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. 
  3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate  le
risorse provenienti dal fondo di cui al presente  articolo  destinate
al  finanziamento  degli  interventi  di  riparazione,  ripristino  o
ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali,  realizzazione  di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e alle spese
per  l'assistenza  alla  popolazione.  Sulla  contabilita'   speciale
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali  ai
fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei  territori  colpiti  dagli  eventi  sismici.  Sulla  contabilita'
speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi
titolo destinate o da  destinare  alla  ricostruzione  dei  territori
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse  quelle  rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui  al  regolamento
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad  esclusione
di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di
prima emergenza. 
  4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice commissari  sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso  la  tesoreria
statale per la gestione  delle  risorse  trasferite  dal  Commissario
straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati. 
  5. Le donazioni raccolte mediante il  numero  solidale  45500  e  i
versamenti sul conto  corrente  bancario  attivato  dal  Dipartimento
della protezione civile ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  4
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  26
agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo  4  dell'ordinanza
1° settembre  2016,  n.  391,  che  confluiscono  nella  contabilita'
speciale di cui al  comma  3,  sono  utilizzate  nel  rispetto  delle
procedure  previste  all'interno  di  protocolli  di  intesa,   atti,
provvedimenti,  accordi  e   convenzioni   diretti   a   disciplinare
l'attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a
cio' dedicati. 
  6. Per le finalita' di cui al comma  3,  il  comitato  dei  garanti
previsto  dagli  atti  di  cui  al  comma  5,  e'  integrato  da   un
rappresentante designato dal Commissario straordinario che  sottopone
al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione  delle  strutture
destinate ad usi pubblici,  sulla  base  del  quadro  delle  esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato  ai
sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione  civile   19   settembre   2016,   n.   394,   a   seguito
dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee. 
  7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il  numero
solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo  138,  comma
14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e  dall'articolo  27  della
legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi
di cui al comma 4 del citato articolo 27.