Art. 4
Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento
della protezione civile
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli
Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali
eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e del
conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni
interessati, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a
tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa
di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di
14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale,
fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo
tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi
dell'articolo 11.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sentito
il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa
deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita'
di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le
esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base
delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo
indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.
E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione
pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale richiesto, il
Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche
per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e
imparzialita'.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita' dell'impegno
conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate
agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a
tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di
venti unita' di personale, con professionalita' di tipo tecnico od
amministrativo, per lo svolgimento delle attivita' connesse alla
situazione di emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di
cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro
per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile,
adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in
deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, purche' nel rispetto del limite massimo imposto
dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di carattere
intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti
e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, direttamente impegnate nella gestione delle attivita' di
emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli
oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in
attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle
Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.