Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di
  cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in  materia  di
  diritto di brevetto 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66  del  codice  della  proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis.  Il  brevetto  conferisce  al  titolare  anche  il  diritto
esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di  fornire  o
di offrire  di  fornire  a  soggetti  diversi  dagli  aventi  diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi  relativi  a  un
elemento indispensabile di tale invenzione e  necessari  per  la  sua
attuazione nel territorio  di  uno  Stato  in  cui  la  medesima  sia
protetta, qualora il terzo abbia conoscenza  dell'idoneita'  e  della
destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di
averla con l'ordinaria diligenza. 
  2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti
da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che  il
terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere  gli  atti
vietati ai sensi del comma 2. 
  2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si  considerano  aventi
diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli
atti di cui all'articolo 68, comma 1».