(Accordo-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                          Status giuridico 
 
  1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato  membro
contraente e gode della capacita'  giuridica  piu'  estesa  accordata
alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale  dello  Stato
in questione. 
 
  2.  Il  tribunale  e'  rappresentato  dal  presidente  della  corte
d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.