Art. 4 Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti 1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti gia' emanati sono stabiliti nella misura: a) del 25% di quanto gia' versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA; b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.