Art. 4 
 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
            riqualificazione professionale (transhipment) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in  via
eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a
trentasei mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  e'  istituita  dalla
Autorita'  di  Sistema   portuale,   sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del  Comitato  portuale  laddove  eserciti  in  prorogatio  le  sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e
per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016,
usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli
ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle  Agenzie  sono  svolte  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
  3.  L'Agenzia  svolge  attivita'  di  supporto  alla   collocazione
professionale  dei  lavoratori  iscritti  nei  propri  elenchi  anche
attraverso  la  loro  formazione  professionale  in  relazione   alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale, al fine di  integrare
il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente  un  soggetto
autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, quest'ultimo, qualora non abbia  personale  sufficiente  per  far
fronte  alla  fornitura  di  lavoro   portuale   temporaneo,   dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo  titolo  abilitativo;  stesso
obbligo grava, in caso  di  previsioni  di  nuove  assunzioni,  sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge  28
gennaio 1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono  accettare
l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi  detenuti
dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione, ad  eccezione  delle  modalita'
istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano
le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi  del  10
settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81,
ove compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017,  14.112.000
di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019. 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la  formazione,  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
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