Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, puo' definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.