Art. 4 
 
  La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto  dal
presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane  e
da quattro studiosi di  alta  qualificazione  scientifica  in  ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il  compito  di  esprimere
motivati pareri sulla  qualificazione  scientifica  dei  candidati  e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta
le  domande  avvalendosi,  ove  necessario,   di   revisori   anonimi
competenti in materia.  Al  termine  della  fase  di  valutazione  il
comitato ordina, secondo liste  di  priorita',  una  per  macro-area,
tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle
da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. 
  Le liste di priorita'  e  il  risultante  elenco  dei  ventiquattro
vincitori sono approvate dal  Ministro  e  pubblicate  nel  sito  del
Ministero.  Successivamente,  il  Ministero  prende  contatto  con  i
vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici  giorni
e successivamente con le istituzioni,  tenuto  conto  dell'ordine  di
preferenza indicato dai candidati selezionati. 
  Queste ultime,  entro  quarantacinque  giorni,  devono  inviare  al
Ministero la delibera del  consiglio  di  amministrazione  contenente
l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma  3,
lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno
del Dipartimento a fornire adeguate strutture  di  accoglienza  e  di
supporto, ovvero la dichiarazione che  non  intendono  accogliere  la
richiesta. 
  I vincitori stipulano  il  contratto  e  prendono  servizio  presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del consiglio di amministrazione. 
  In caso di mancata accettazione del contratto o  mancata  presa  di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche'  in  caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque  universita'  statali
indicate  dal  vincitore  in  ordine  di  preferenza   in   sede   di
presentazione della domanda lo stesso e' dichiarato decaduto. In  tal
caso la graduatoria puo' essere  utilizzata  a  scorrimento  entro  i
dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito  del
Ministero. 
  Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo  ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra'
comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. 
  Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno  esclusivo
e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai  sensi  della
legge n. 240 del 2010.