Art. 4 
 
                Programma annuale contro gli sprechi 
                 e relazione sulle attivita' svolte 
 
  1. In base alle risorse disponibili,  il  programma  annuale  delle
attivita' previste dall'art. 3, comma  2,  e'  definito  con  decreto
direttoriale della Direzione generale delle politiche  internazionali
e dell'Unione europea, informato il Tavolo per la lotta agli  sprechi
e per l'assistenza alimentare. 
  2. Entro dodici mesi dalla attuazione  del  programma  annuale,  la
Direzione di cui al comma 1 presenta,  al  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, e per conoscenza al  Tavolo  per  la
lotta agli sprechi  e  per  l'assistenza  alimentare,  una  relazione
sull'attuazione delle misure  previste  dall'art.  4  e  sulla  spesa
sostenuta.