Art. 4 Beneficiari 1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, sono le persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. Le modalita' di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1. 2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilita' grave dalla normativa vigente, nonche' dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, l'accesso alle misure a carico del Fondo e' prioritariamente garantito alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia e' in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonche' delle condizioni economiche della persona con disabilita' e della sua famiglia. Per le persone con disabilita' grave gia' inserite in un percorso di residenzialita' extra-familiare, particolare attenzione e' riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualita' che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilita' grave, facilitandone l'isolamento. 3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 e' in ogni caso garantita una priorita' di accesso alle seguenti: a) persone con disabilita' grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilita'; b) persone con disabilita' grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'eta' ovvero alla propria situazione di disabilita', non sono piu' nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa; c) persone con disabilita' grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4. 4. Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni tengono conto dei criteri di priorita' indicati ai commi 2 e 3. Le regioni promuovono altresi' interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalita' di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilita' grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilita' non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', e' assicurata continuita' negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'eta'.