Art. 4 
 
             Determinazioni della Conferenza permanente 
 
  1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si
considera acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni
il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero  abbia
espresso un dissenso non motivato o  riferito  a  questioni  che  non
costituiscono oggetto del procedimento. 
  2. La determinazione  motivata  di  conclusione  del  procedimento,
adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti  i  pareri,
intese, concerti, nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici,  di
competenza delle amministrazioni coinvolte. 
  3. La determinazione conclusiva ha  altresi'  effetto  di  variante
agli strumenti urbanistici vigenti e  comporta  l'applicazione  della
disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi  sui  beni
culturali tutelati ai sensi  della  parte  II  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal  rappresentante  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in  seno
alla Conferenza. 
  5. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del  mare  e'  comunque  necessario  ai  fini
dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. 
  6. Si applicano, per tutto quanto  non  diversamente  disposto  nel
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.