Art. 4 Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica 1. Nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, il CISR: a) partecipa, in caso di crisi cibernetica, alle determinazioni del Presidente, con funzioni di consulenza e di proposta, nonche' di deliberazione nei casi indicati all'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2015; b) propone al Presidente l'adozione del quadro strategico nazionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); c) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'adozione da parte del Presidente; d) esprime parere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h), della legge n. 400 del 1988, sulle direttive del Presidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); e) e' sentito, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza; f) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico; g) approva linee di indirizzo per favorire l'efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonche' per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di best pratices e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica; h) elabora, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 124 del 2007, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza; i) promuove l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, ivi compresa la NATO, e dell'UE, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta; l) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 124 del 2007.