Art. 4 
 
      Istruttoria, determinazione e concessione del contributo 
 
  1. L'ufficio speciale per la ricostruzione, entro  quaranta  giorni
dalla ricezione delle  domande  di  contributo,  come  inoltrate  dal
comune ai sensi del comma 4 del precedente art.  3,  previa  verifica
della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per  l'accesso
al contributo,  nonche'  della  completezza  della  domanda  e  della
documentazione alla  stessa  allegata,  procede  alla  determinazione
della spesa ammissibile e del contributo concedibile. 
  2. L'accoglimento della domanda, con  l'indicazione  specifica  del
contributo concesso, e' comunicato  al  beneficiario,  ove  possibile
anche  a  mezzo  PEC,  all'indirizzo  indicato   nella   domanda   di
contributo.  Con  le  stesse  modalita'  e'  comunicato   l'eventuale
provvedimento  di  rigetto   della   domanda   di   contributo,   con
l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. 
  3. L'ufficio speciale puo' richiedere all'interessato  integrazioni
o chiarimenti, che  devono  pervenire  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta. Nel caso in cui entro tale termine  le  integrazioni  e  i
chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda  di  contributo
si intende  rinunciata.  In  caso  di  richiesta  di  integrazioni  o
chiarimenti, il termine di cui al comma 1 e'  sospeso  e  riprende  a
decorrere  dalla  data  di  ricezione  da  parte   dell'ufficio   dei
chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'ufficio  speciale  puo'
in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate  gravi
incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali  da
non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. 
  4. In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  l'ufficio  speciale
procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui  al
comma 2, al pagamento del contributo riconosciuto.