Art. 4 
 
Ripartizione del personale di cui all'art. 50-bis  del  decreto-legge
  n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche
  ed Umbria interessate dagli eventi sismici 
 
  1. Ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6  del
2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4
del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art.
3, con riguardo al personale assegnato alle  province,  le  ulteriori
unita'  di  personale  previste  dall'art.  50-bis,   comma   1   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  come   modificato   dall'articolo
dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  sono
ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: 
    a) per il 10% alla Regione Abruzzo; 
    b) per il 14% alla Regione Lazio; 
    c) per il 62% alla Regione Marche; 
    d) per il 14% alla Regione Umbria. 
  2. Sulla base delle medesime percentuali  previste  dal  precedente
comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro  autonomo
di tipo coordinato e continuativo che ciascun comune e' autorizzata a
sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-bis e 3-ter  del
citato art. 50-bis. 
  3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi  1  e  2
non  si  applica  il  divieto  previsto   dall'art.   2,   comma   2,
dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2016. 
  4. Entro quindici giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, ciascun comune provvede a comunicare ai  Presidenti  delle
regioni, in qualita' di Vice commissari, le unita' di  personale  che
intende assumere mediante contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro  autonomo  di  tipo
coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo
professionale. 
  5. Scaduto il termine di cui al precedente  periodo,  i  Presidenti
delle regioni, in qualita' di Vice commissari, stabiliscono il numero
delle unita' di  personale  che  ciascun  comune  e'  autorizzato  ad
assumere ovvero con la quale stipulare contratti di  lavoro  autonomo
di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei  relativi
profili   professionali,   dandone   comunicazione   al   Commissario
straordinario ai soli fini della verifica  del  rispetto  dei  limiti
percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2. 
  6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per  l'effettuazione
di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato,
i contratti di lavoro a tempo parziale sono  considerati  equivalenti
ai contratti di lavoro a tempo pieno.