Art. 4 Ripartizione del personale di cui all'art. 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici 1. Ferme le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale assegnato alle province, le ulteriori unita' di personale previste dall'art. 50-bis, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria. 2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal precedente comma 1 viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun comune e' autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3-bis e 3-ter del citato art. 50-bis. 3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2016. 4. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun comune provvede a comunicare ai Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, le unita' di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale. 5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i Presidenti delle regioni, in qualita' di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unita' di personale che ciascun comune e' autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2. 6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l'effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.